Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7-1-1999
DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.
Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata
all'agricoltura e alla pesca. Attuazione dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173. (Deliberazione n. 127/98).
Il COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 28 dicembre 1996,
n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di
programmazione negoziata;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, che prevede che "il CIPE determina limiti, criteri e
modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca
marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi
consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettera
d) "patti territoriali", lettera e) "contratto di programma" ed f)
"contratto d'area" della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 che disciplina i
contratti di programma;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 che disciplina la
programmazione negoziata;
Vista la regolamentazione comunitaria che disciplina gli aiuti di
Stato;
Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il
Governo e le parti sociali e in particolare, il ruolo centrale che
l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da
perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere
negoziale;
Vista la piattaforma programmatica per la definizione degli
interventi di politica agricola negoziale sottoscritta dal Governo e
dalle parti sociali in data 16 aprile 1998;
Ritenuto che l'estensione al settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura degli strumenti della programmazione negoziata deve
essere particolarmente finalizzata a:
a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori
dei prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano;
b) alla partecipazione del settore agricolo e della pesca al
processo di sviluppo economico locale;
c) favorire l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione
dell'offerta;
d) accrescere l'orientamento competitivo e le capacita'
concorrenziali del sistema agroalimentare, anche attraverso la
valorizzazione delle produzioni tipiche di qualita', al fine di
produrre miglioramenti nella bilancia commerciale;
e) incentivare e salvaguardare l'occupazione ed il lavoro nella
filiera agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento al
ricambio generazionale;
f) favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della
biodiversita' ed il mantenimento del paesaggio;
g) favorire l'offerta di servizi collettivi a beneficio di tutti
gli utenti nello spazio rurale;
h) incentivare l'utilizzo ai benefici energetici delle produzioni
agricole;
Considerato che, nelle more del riadeguamento delle procedure di
avviamento e finanziamento degli strumenti di programmazione
negoziata reso necessario dall'evoluzione pratica che tali strumenti
hanno avuto in sede attuativa, occorre procedere ad alcune urgenti
integrazioni e modifiche delle precedenti deliberazioni in materia;
Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. La disciplina dei patti territoriali e dei contratti di
programma, prevista dalle proprie deliberazioni del 25 febbraio 1994
e del 21 marzo 1997, e' estesa alle iniziative proposte dalle imprese
agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e
dell'acquacoltura, ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione A e B
della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991".
2. Le deliberazioni di cui al precedente punto 1, sono cosi'
modificate ed integrate:
A) Patti territoriali.
Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 dopo la parola
"agroindustria", sono inserite le parole "agricoltura, pesca e
acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da
biomasse" e dopo la parola "servizi" sono inserite le parole
"(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei
containers, nonche' il confezionamento, l'imballaggio, il
reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari
e non)".
Al punto 2.6, lettera a), dopo le parole "programmazione regionale"
sono aggiunte le parole ", eventualmente anche agricola".
Al punto 2.9, lettera b), dopo le parole "delle amministrazioni
competenti" e' inserito il seguente capoverso: "Sono ammissibili le
spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del
punto 2.3 del comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se
effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data".
Al punto 2.9, lettera d), dopo le parole "del relativo
investimento" sono aggiunte le seguenti parole ", e al 20% per gli
interventi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173".
Al punto 2.10.1, lettera b), secondo capoverso le parole "di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527" sono sostituite con le parole "previsti per
le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle
relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento
(materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la
pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei
criteri e delle modalita' fissate, in conformita' con le disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa
con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente delibera".
Al punto 2.10.1, lettera b), dopo le parole "mediante gara.", e'
aggiunto il seguente capoverso: "I soggetti convenzionati possono
collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un
unico istituto capofila, responsabile nei confronti
dell'Amministrazione".
B) Contratti di programma.
La deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina dei
contratti di programma, cosi' come integrata dal punto 4 della
delibera 21 marzo 1997, e' modificata ed integrata come segue:
a) al punto 2, lettera a), dopo la parola "dimensione" e' soppressa
la parola "industriale" e sono aggiunte le parole "operanti nei
settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed
acquacoltura";
b) al punto 2, lettera b), dopo le parole "piccole imprese" sono
soppresse le parole "anche operanti in piu' settori" ed aggiunte le
parole "(anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o piu'
settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico);
c) al punto 2, lettera c), cosi' come integrato dalla delibera del
21 marzo 1997, dopo le parole "rappresentanze dei distretti
industriali" sono aggiunte le parole "agricoli, agroalimentari ed
ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche
agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli,
agroalimentari ed ittici";
d) al punto 3.2, comma 3, dopo la parola "tecnologica" sono
aggiunte le parole "o al Ministero per le politiche agricole". Alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "il Ministero per le
politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della
normativa vigente, puo' avvalersi, ai fini della valutazione degli
elementi del piano progettuale, degli Istituti da esso vigilati";
e) al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole "al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono
aggiunte le parole "ed al Ministero per le politiche agricole";
f) al punto 3.3, terzo trattino, dopo le parole "in ESN" sono
aggiunte le parole: "tenuto conto che nei diversi settori
l'intensita' massima degli aiuti e' comunque calcolata in base alle
normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato";
g) al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole "al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono
aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole";
h) al punto 3.6, secondo periodo, dopo le parole "dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole:
"ed al Ministero per le politiche agricole";
i) all'allegato 1, punto 1, dopo le parole "previa acquisizione
delle specifico parere sulla localizzazione da parte della Regione
interessata" sono aggiunte le parole: "nonche' sulla compatibilita'
degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale";
j) all'allegato 1, punto 2, nono trattino dopo le parole "in ESN;"
sono aggiunte le parole: "per il settore agricolo le agevolazioni
finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento
secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche
agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
k) all'allegato 1, punto 2, dopo le parole "consorzi di piccole e
medie imprese" sono aggiunte le parole: ", cosi' come previsti nel
punto 2 lettera b) della delibera,".
C) Contratti d'area.
Al punto 3.1 dopo la parola "agroindustria" sono aggiunte le
parole: "produzione di energia termica o elettrica da biomasse"; dopo
la parola "servizi" inserire le parole "(compresi la movimentazione
ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonche' il
confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la
campionatura delle merci, alimentari e non)".
Al punto 3.2 primo capoverso dopo le parole: "da gravi crisi
occupazionali" inserire le seguenti parole "accertate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri definiti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato,".
Al punto 3.7.1, lettera a), dopo le parole "insediamenti
produttivi" sono aggiunte le parole "la disponibilita' delle aree e'
accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
Al punto 3.7.1, lettera b) della delibera CIPE 21 marzo 1997 le
parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n 527" sono sostituite con le
parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,".
Al punto 3.7.1, ultimo comma, le parole "accerta la sussistenza dei
predetti requisiti" sono sostituite dalle parole "acquisisce la
documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed
accerta la disponibilita'".
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a redigere il testo unificato delle
deliberazioni a carattere normativo, finora adottate, in materia di
programmazione negoziata.
4. L'operativita' della presente delibera, nelle parti
normativamente soggette a disposizioni comunitarie, e' subordinata
agli esiti della notifica alla Commissione europea. In attesa di tale
assenso, e' sospeso per un massimo di sessanta giorni dalla data
della presente delibera l'accesso ai servizi di assistenza tecnica
dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l'estensione
alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente
delibera rimane comunque subordinata all'esito della citata notifica.
Roma, 11 novembre 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998
Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 381