Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-08-1998

LEGGE 3 agosto 1998, n. 313.
Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine
di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Etichettatura d'origine dell'olio extravergine
di oliva vergine e dell'olio di oliva

1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio
di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia
sfusi sia condizionati con le diciture "prodotto in Italia",
"fabbricato in Italia", made in Italy relative all'origine italiana
del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione,
lavorazione e condizionamento si e' svolto nel territorio nazionale.
E' vietato l'uso di diciture equipollenti.
2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita'
dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e
dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di
evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli
extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia
con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi,
l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al
primo periodo, una delle seguenti diciture in conformita' con il
contenuto: "prodotto in parte con oli provenienti da ..." con la
specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da
altri Paesi utilizzati, ovvero "prodotto totalmente con oli
provenienti da ...", ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di
provenienza. Puo' essere altresi' aggiunta, in uno spazio separato e
distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione
della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.
Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali
indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e
commerciali.
3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere
appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati
giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia
condizionati sia sfusi.
4. Le confezioni gia' in commercio, non conformi a quanto previsto
dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere
ritirate dal commercio.

Art. 2.
Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la
vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di
oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente
negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di
oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche
attraverso cortili.
2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti,
vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di
oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di
detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a
mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di
appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati
giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali
prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati
dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti
dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di
capacita' non superiore a dieci litri.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di
cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio
extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva
vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita
fino ad esaurimento solo previa verifica della quantita' delle stesse
e della veridicita' delle indicazioni apposte sul prodotto finito
circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Art. 3.
Commissioni di assaggio degli oli
a denominazione di origine

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.
169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992, e del
14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata
e' soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su
base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche
agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal
regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e
successive modificazioni.

Art. 4.
Controlli

1. Gli uffici doganali e le altre autorita' preposte ai controlli
effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso
alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli
importatori.
2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla
raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.
3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie e' accertato
che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantita' e
qualita', a quanto dichiarato nei documenti doganali.
4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari
nelle condizioni piu' idonee, per un periodo di dodici mesi, al fine
di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilita'
dell'olio prelevato.
5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per
le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in
commercio.

Art. 5.
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni,
detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine
di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di L. 800.000 per ogni cento chilogrammi di olio.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di
raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di L. 800.000 per quintale di prodotto detenuto
illegalmente.
3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni
dell'articolo 2, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di L. 500.000 per quintale di prodotto. La
medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 3.
4. E' sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o
commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2.
5. In caso di recidiva e' applicata la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del
commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non
inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la
pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su
uno o piu' organi di informazione a carattere nazionale.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3020):
Presentato dal Ministro per le politiche agricole
(Pinto) il 27 gennaio 1998.
Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura) in sede
deliberante, il 2 febbraio 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 5 , 6 , 10 e della giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 9 commissione il 12, 19, 24 e 25
febbraio; 10, 18 marzo 1998 e approvato il 19 marzo 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4698):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 24 aprile 1998, con pareri delle
commissioni II, I, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla XIII commissione il 29 aprile; 13 e 26
maggio 1998.
Annunciata relazione il 2 giugno 1998
(atto n. 4698-4394-4422-4613-4631-4677-4693/A -
relatore on. Rossiello).
Esaminato in aula il 22, 24 e 25 giugno 1998 e
approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3020/B):
Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede
deliberante, il 29 luglio 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 2 e 10 .
Esaminato dalla 9 commissione e approvato il 29 luglio
1998.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 169, recante: "Disciplina per il
riconoscimento della denominazione di origine
controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini":
"Art. 17. - 1. Al fine di certificare la qualita'
dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i
requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative
modalita' di gestione".
- Il D.M. 23 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del
29 giugno 1992), reca: "Istituzione dell'albo nazionale
degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed
extravergini a denominazione di origine controllata".
- Il D.M. 14 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 1996), reca: "Modificazione al
decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante
l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di
oliva a denominazione di origine controllata".
- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale CEE, 5
settembre, L. 248) definisce le caratteristiche degli
oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' i
metodi ad essi attinenti.