Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13- 01- 2000

DECRETO 22 novembre 1999, n.521
Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto, di merci su strada.

in vigore dal: 14-1-2000
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato
con decreto ministeriale n. 198/1991 e con decreto ministeriale n.
251/1991 contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio
delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino
della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino
della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi;
Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
Ritenuta l'opportunita' di ridisciplinare la materia delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, nonche' di
facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese
interessate;
Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale
istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con
decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 13 novembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto
internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e
cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla
direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita'
professionale per i trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi,
l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o
alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli
utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui
punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della
cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una
cooperativa a proprieta' divisa di cui al precedente comma 2, abbiano
chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o
della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di
partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in
conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi
delle disposizioni internazionali.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto,
sono rilasciate dalla unita' di gestione dell'autotrasporto di
persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali,
multilaterali o di transito.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 298/1974, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974, reca: "Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada".
- La direttiva 96/26 CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e
internazionali e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 124 del 23 maggio 1996.
- Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1998, reca: "Riordino della disciplina per l'accesso alla
professione di autotrasportatori di cose per conto terzi".
- Il decreto legisltivo 14 marzo 1998, n. 85,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1998, reca: "Riordino della disciplina concernente il
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n.
400/1988 (Disciplina di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto ministeriale n. 82/1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, reca:
"Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada".
- Il decreto ministeriale n. 198/1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 settembre 1991 e' il
"Regolamento di attuazione della sopracitata direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 luglio 1989
riguardante l'Accesso alla professione di autotrasportatore
di merci".
- Il decreto ministeriale n. 251/1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991 reca:
"Modificazioni al decreto ministeriale n. 82 del 3
febbraio 19888 recante disposizioni concernenti i criteri
di rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada".
- Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981 reca:
"Attribuzione in deroga ai decreti ministeriali 21
settembre 1979 e 1o aprile 1980, delle autorizzazioni
bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada
disponibili per l'anno 1982".
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1989 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1989 reca:
"Ricostruzione della commissione consultiva per
l'autotrasporto internazionale di merci".

Art. 2.
Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le
autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza
europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono
ripartite:
A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni
multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno
ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti
la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato,
con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni.
B) Per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu'
autorizzazioni multilaterali CEMT.
2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese di cui alla
lettera B), viene attribuito a quelle che hanno utilizzato, nell'anno
di presentazione della domanda, le autorizzazioni CEMT delle quali
sono titolari, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90%
del totale dei trasporti effettuati.
3. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, le
autorizzazioni disponibili verranno attribuite secondo le modalita'
previste dal decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 8.

Art. 3.
Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa
1. Sentita la commissione consultiva istituita con decreto
ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni - di seguito
indicata come commissione - sono rinnovate o trasformate in
assegnazioni fisse di viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno
due viaggi al mese nel periodo che va dal 1o ottobre dell'anno
precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.
2. Sentita la commissione, l'unita' di gestione dell'autotrasporto
di persone e cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono
essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di
assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per specifiche
relazioni di traffico segnalate dalla commissione, puo' adottare
criteri piu' restrittivi.
4. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che
hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la
precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.





Nota all'art. 3:
- Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e' gia'
citato nelle note alle premesse.
Note all'art. 6: - L'art. 43 della legge n. 298/1974
gia' citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 3. - Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e
42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla
scadenza possono essere rinnovate con il parere favorevole
dei competenti comitati per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
Le autorizzazioni sono sospese o revocare,
rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione
o di radiazione disposte dai competenti comitati per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le
autorizzazioni gia' a lui intestate sono rilasciate agli
eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per
causa di successione, la proprieta' dei veicoli e che
abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti
rispettivamente, dalla trasformazione di imprese
individuali e dalla trasformazione e fusione di societa'
sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione
all'Albo le autorizzazioni gia' rilasciate alle imprese e
societa' originarie.
Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di
servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano
ottenuto l'iscrizione all'Albo, le autorizzazioni gia'
rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.
In caso di cessione di azienda, le autorizzazioni sono
rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreche'
abbia ottenuto la iscrizione nell'Albo. Il cedente non puo'
riprendere l'attivita' di autotrasportatore se non siano
trascorsi tre anni dalla data di cessione".
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 85 del
14 marzo 1998 v. nelle note alle premesse.

Art. 4.
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verra'
considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a
ventiquattro, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti
alla CEMT con esclusione dei viaggi effettuati tra due o piu' Paesi
dell'Unione europea.
2. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore
a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei
Paesi dell'area CEMT extracomunitaria.
3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate
sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla direttrice sud-nord e
viceversa, per un numero di transiti non inferiore a 48/anno.

Art. 5.
Valutazione dei requisiti delle imprese
1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei
requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, alla data del 30
settembre, con autocertificazione.
2. L'assegnazione di autorizzazioni e' revocata nel caso l'impresa
abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo
rilascio.

Art. 6.
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 43 della legge 4 giugno 1974, n.
298, non e' consentito.
2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14
marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento
delle autorizzazioni internazionali.

Art. 7.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali
1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute
delle normative relative ai trasporti commesse nella presentazione
delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono
essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni
internazionali, i seguenti provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di
nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
c) revoca delle autorizzazioni.
2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni
relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarita'
ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.
3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata
inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere piu' grave della
precedente.
4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione
ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed
alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto
internazionale di merci puo' disporre la sospensione delle
autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le
irregolarita'.
5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal
presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente
incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.
6. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca e' ammesso
ricorso gerarchico che viene deciso con decreto dirigenziale
generale, sentito il parere della commissione consultiva per
l'autotraporto di merci.

Art. 8.
Modalita' di applicazione
1. Le modalita' di applicazione del presente regolamento verranno
determinate con decreto del dirigente generale preposto alla
direzione dell'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e
cose.





Nota all'art. 8:
- Il titolo del decreto ministeriale 3 febbraio 1988,
n. 82, e' citato nelle note alle premesse.

Art. 9.
Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore
1. E' abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue successive
modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 novembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 74