- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
g), h), i), m), n), o), p), q) e r), comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.
133;
-
- Considerato che l'attuazione del presente decreto deve
avvenire nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di
coordinamento della finanza pubblica;
-
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
-
- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
-
- Acquisito il parere della Conferenza Stato - Citta' ed
autonomie locali relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente
decreto legislativo;
-
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti;
-
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 febbraio 2000;
-
- Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e
per gli affari regionali;
-
- E m a n a
- il seguente decreto legislativo:
- Art. 1.
Soppressione trasferimenti erariali
1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle
regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla
compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione
dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti
gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti
la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;
d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e
in conto capitale.
- 2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del
comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti
all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle spettanti agli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno
2000 strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di cui al
programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, di quelle
destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di
quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al
finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle previste dalle
seguenti norme:
- legge 5 giugno 1990, n. 135;
- legge 6 marzo 1998, n. 40;
- legge 27 ottobre 1993, n. 433;
legge 23 dicembre 1993, n. 548;
legge 2 giugno 1988, n. 218;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile
1981, n. 153.
- 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria
regionale e della specificita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
nel rapporto tra attivita' di ricerca e attivita' assistenziale, sono stabiliti i criteri
per il raccordo delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in
termini di definizione e verifica dei programmi di attivita' assistenziale e dei
corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso provvedimento sono definiti i
criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente
connesse con l'attivita' di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, nonche' le modalita' per il loro finanziamento.
-
- 4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo
sono compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sui valore aggiunto (IVA),
di cui all'articolo 2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento
della compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare
detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono
stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove
necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma dell'
articolo 5.
Art. 2.
Compartecipazione regionale all'IVA
1. E' istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
- 2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione
regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito
IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al
netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
- 3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di
cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile
la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli
ultimi tre anni disponibili.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:
- a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
-
- Art. 3.
Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali
1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF
dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e
all'1,4 per cento.
2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4
punti percentuali.
3. L'acconto dell'IRPEf e' ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per
cento al 95 per cento.
-
- Art. 4.
Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine
1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a
statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.
-
- Art. 5.
Rideterminazione delle aliquote
1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli
articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalita' di cui al comma 4
dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente
articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e
il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno
immediatamente precedente.
3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni fissate a norma
del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti
dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da
riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni.
- Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
-
- Art. 6.
Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite
1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti
alle regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere
dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di
identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Entro il 30 giugno del medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e' variata
prioritariamente la quota di compartecipazione di cui all'articolo 2, nonche' le aliquote
di cui all'articolo 3, e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle regioni a
statuto ordinario.
-
- Art. 7.
Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale" al fine di
consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla
realizzazione degli obiettivi di solidarieta' interregionale. Le quote di
compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entita' del
Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui
all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su
tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacita' fiscali insufficienti a
far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), e'
effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacita'
fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai
fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e
determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono
essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A),
relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo
2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare
comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacita'
fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque corrisposto un importo pari alla
differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3,
comma 1, e all'articolo 4. L'importo cosi' determinato viene rapportato all'importo della
compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al
fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
- 4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 e'
ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace
implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 e' ridotta di un
ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che
residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).